La tutela sociale della maternità

L.N. n.194 del 22 maggio 1978 - NORME PER LA TUTELA SOCIALE DELLA 
MATERNITA' E SULL'INTERRUZIONE VOLONTARIA DELLA GRAVIDANZA


Ambito: NAZIONALE
La depenalizzazione del reato di aborto è il primo passo importante dello Stato per sottrarre alla 
speculazione, alla clandestinità e spesso anche alla morte, il corpo delle donne e avviare nel 
concreto una politica per una maternità cosciente e responsabile, garantendone il diritto e 
riconoscendone il suo valore sociale (art. 1).

Infatti, vengono delegati ai consultori familiari ulteriori compiti, sia attraverso un servizio di 
informazione alla donna sui diritti legislativi e sui servizi socio-sanitari assistenziali offerti dalle 
strutture operanti nel territorio, sia promuovendo interventi che contribuiscano a "far superare 
le cause che potrebbero indurre la donna alla interruzione di gravidanza" (art. 2).

E' possibile ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi 90 gg., quando 
esistano motivazioni di carattere economico, sociale, familiare o condizioni particolari in cui è 
avvenuto il concepimento (art. 4) e, dopo i 90 gg., solo quando la gravidanza o il parto comportino 
un grave pericolo per la vita della donna o quando rilevanti malformazioni del nascituro determinino 
grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 6).

Tutti gli accertamenti sanitari, le cure, il ricovero ospedaliero per il compimento della gravidanza, il 
parto o l'interruzione della gravidanza attuati nelle strutture sanitarie pubbliche o convezionate, sono 
gratuiti (art. 10).

Se la donna è di età inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza è richiesto l'assenso 
di chi esercita su di essa la potestà o la tutela. Se però nei primi 90 gg. sussistano seri motivi che 
impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la potestà o la tutela, o se 
queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri discordi, il consultorio o la struttura 
socio-sanitaria rimette al giudice tutelare una relazione corredata del proprio parere. Il giudice 
tutelare deciderà se autorizzare o meno la donna al'interruzione della gravidanza. Qualora il medico 
accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore, 
indipendentemente dall'assenso di chi esercità la potestà o la tutela e senza rivolgersi al giudice 
tutelare, rilascia una certificazione che costituisce titolo per ottenere l'intervento urgente (art. 12).

Alle regioni spetta il compito di garantire il servizio su tutto il territorio, anche attraverso la mobilità 
del personale, di redigere un programma annuale di aggiornamento e informazione sui servizi 
socio-sanitari esistenti nel territorio e sulla legislazione nazionale e regionale, di informare il 
Ministero della Sanità e il Parlamento sullo stato di attuazione della legge e dei suoi effetti (art.16).

Chiunque cagiona l'interruzione della gravidanza senza il consenso della donna, o con il consenso 
estorto con violenza o minaccia, è punito con la reclusione da quattro a otto anni (art. 18).


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