
La Mediazione Famigliare
La mediazione familiare è un servizio, offerto a coppie separate o in via di separazione, che ha come obiettivo il raggiungimento di accordi tra i genitori che riguardino scelte educative e organizzative comuni per il benesssere dei figli.
COS' E'
A CHI E' RIVOLTO
I MEDIATORI FAMILIARI
I CENTRI
COS' E'
Si
può evitare che una separazione si trasformi in scontro prolungato?
Si può mantenere un sereno ruolo educativo nel cambiamento?
Si può garantire ai propri figli di crescere potendo contare comunque su
entrambi i genitori?
La Mediazione Familiare è uno
spazio offerto ai genitori alle prese con la difficoltà della separazione
affinché, attivando una comunicazione più costruttiva, possano continuare ad
essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dell’educazione
dei propri figli.
A CHI E' RIVOLTO
La mediazione Familiare serve ai genitori che intendono
separarsi e che sdesiderano avviare una mediazione, il tempo ideale, sia pure
non valido per tutti, è collocato in una fase precoce della vicenda separativa,
preferibilmente prima che siano avviate le procedure legali.
I MEDIATORI FAMILIARI
I Mediatori Familiari sono pedagogisti, educatori, assistenti
sociali, psicologi ed altri professionisti del campo psico-sociale che hanno
frequentato uno specifico percorso di specializzazione sulla Mediazione
Familiare.
Per
avere un appuntamento, per consulenze o informazioni, ci si può rivolgere a:
FORLIMPOPOLI
Centro per le Famiglie – Via Mazzini, 2 - Tel./fax 0543.741461 - 328.1243117
FORLI' Centro
per le Famiglie - Via Bolognesi, 23 - Tel. 0543.21013 - Fax 0543.21986
www.informafamiglie.it
Il Centri per le Famiglie di Forlimpopoli ed il Centro per le Famiglie di Forlì
hanno attivato il servizio di Mediazione Familiare per offrire ai genitori che
si separano un concreto aiuto per affrontare meglio le difficili fasi legate
alla separazione ed al divorzio.
Ciò che questo servizio propone è un luogo di incontro neutrale e operatori
specializzati che facilitano la comunicazione tra i genitori. L’obiettivo è
quello di porre le basi per costruire una via d’accordo sulla riorganizzazione
della vita quotidiana e l’educazione dei figli, che sia considerata giusta e
durevole per entrambi i genitori.
L’accesso da parte dei genitori è:
Il servizio offre tre diverse possibilità di accesso:
Il divorzio
Il divorzio
in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i
coniugi non può essere mantenuta e ricostruita ed in presenza di una delle
cause tassativamente indicate dalla legge.
Ciò vuol dire che il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta
concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento.
Il caso prevalente di divorzio è costituito dalla separazione personale dei
coniugi ininterrottamente per almeno 5 anni. Si deve trattare però di separazione giudiziale o di separazione
consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione
di fatto.
In presenza di questa o di una delle altre ipotesi previste dalla legge gli
interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del
matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti
civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni
economiche dei coniugi, l'obbligo per uno di essi di versare all'altro un
assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi.
Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a
nuove nozze, tale obbligo si estingue. Per quanto riguarda gli affidamenti e gli
obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la
separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal
disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.
Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio:
conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi
divorziati.
Il divorzio, peraltro, produce i suoi effetti quando sia stata pronunciata
sentenza di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti civili di
esso) e la sentenza si stata annotata nei registri dello stato civile.
Ne consegue, in materia di prestazioni ai superstiti, che la pensione non spetta
al coniuge superstite quando, pur essendo stata pronunciata sentenza di
divorzio, la stessa è stata annotata nei registri dello stato civile prima del
decesso del coniuge.
Se, invece, alla data del decesso la sentenza già pronunciata non era ancora
stata annotata negli anzidetti registri, la pensione spetta al coniuge
superstite.
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