La Mediazione Famigliare

La mediazione familiare è un servizio, offerto a coppie separate o in via di separazione, che ha come obiettivo il raggiungimento di accordi tra i genitori che riguardino scelte educative e organizzative comuni per il benesssere dei figli.

COS' E'
A CHI E' RIVOLTO
I MEDIATORI FAMILIARI
I CENTRI


COS' E'
Si può evitare che una separazione si trasformi in scontro prolungato?
Si può mantenere un sereno ruolo educativo nel cambiamento?
Si può garantire ai propri figli di crescere potendo contare comunque su entrambi i genitori?
La Mediazione Familiare è uno spazio offerto ai genitori alle prese con la difficoltà della separazione affinché, attivando una comunicazione più costruttiva, possano continuare ad essere padre e madre, protagonisti insieme della crescita e dell’educazione dei propri figli.

La Mediazione Familiare viene intesa non tanto come intervento di tipo specialistico/ambulatoriale a sé stante , ma come una delle opportunità messe a disposizione all' interno di un percorso più complessivo di sostegno e di aiuto.
Questo percorso deve sapersi misurare con esigenze e difficoltà riguardanti la riorganizzazione delle relazioni educative ed affettive nei confronti dei figli, la complessità degli impegni quotidiani delle famiglie monogenitoriali, i diversi aspetti connessi ad una esperienza di genitorialità "separata" dai figli, con specifica attenzione al sostegno e alla responsabilizzazione della figura paterna.
La Mediazione Familiare è un tassello di queste politiche, un aiuto concreto a madri e padri affinché essi, e non altri, siano protagonisti attenti delle loro decisioni e non perdano di vista il bene dei loro figli che amano come gli altri padri e le altre madri, che intendono proteggere e di cui vogliono continuare
ad essere genitori responsabili.

A CHI E' RIVOLTO
La mediazione Familiare serve ai genitori che intendono separarsi e che sdesiderano avviare una mediazione, il tempo ideale, sia pure non valido per tutti, è collocato in una fase precoce della vicenda separativa, preferibilmente prima che siano avviate le procedure legali.

I MEDIATORI FAMILIARI
I Mediatori Familiari sono pedagogisti, educatori, assistenti sociali, psicologi ed altri professionisti del campo psico-sociale che hanno frequentato uno specifico percorso di specializzazione sulla Mediazione Familiare.

Per avere un appuntamento, per consulenze o informazioni, ci si può rivolgere a:
FORLIMPOPOLI Centro per le Famiglie – Via Mazzini, 2 - Tel./fax 0543.741461 - 328.1243117
FORLI' Centro per le Famiglie - Via Bolognesi, 23 - Tel. 0543.21013 - Fax 0543.21986
www.informafamiglie.it


Il Centri per le Famiglie di Forlimpopoli ed il Centro per le Famiglie di Forlì hanno attivato il servizio di Mediazione Familiare per offrire ai genitori che si separano un concreto aiuto per affrontare meglio le difficili fasi legate alla separazione ed al divorzio.
Ciò che questo servizio propone è un luogo di incontro neutrale e operatori specializzati che facilitano la comunicazione tra i genitori. L’obiettivo è quello di porre le basi per costruire una via d’accordo sulla riorganizzazione della vita quotidiana e l’educazione dei figli, che sia considerata giusta e durevole per entrambi i genitori.
L’accesso da parte dei genitori è:

Il servizio offre tre diverse possibilità di accesso:


Il divorzio

Il divorzio in Italia è ammissibile solo quando la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta e ricostruita ed in presenza di una delle cause tassativamente indicate dalla legge.

Ciò vuol dire che il divorzio consensuale, basato cioè sulla richiesta concorde dei coniugi, non è ammesso nel nostro ordinamento.
Il caso prevalente di divorzio è costituito dalla separazione personale dei coniugi ininterrottamente per almeno 5 anni. Si deve trattare però di separazione giudiziale o di separazione consensuale omologata, non avendo alcuna rilevanza a questo fine la separazione di fatto.

In presenza di questa o di una delle altre ipotesi previste dalla legge gli interessati possono chiedere al giudice di pronunciare lo scioglimento del matrimonio o in caso di matrimonio concordatario, la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio.
Con la sentenza di divorzio il Tribunale dispone, tenuto conto delle condizioni economiche dei coniugi, l'obbligo per uno di essi di versare all'altro un assegno periodico in proporzione alle proprie sostanze ed ai propri redditi.

Se il coniuge divorziato, al quale tale assegno deve essere versato, passa a nuove nozze, tale obbligo si estingue. Per quanto riguarda gli affidamenti e gli obblighi di mantenimento dei figli si applicano le disposizioni previste per la separazione e permangono gli stessi doveri nei confronti dei figli nati dal disciolto matrimonio, anche se uno o entrambi i genitori passano a nuove nozze.
Con il divorzio, dunque, si scioglie definitivamente il matrimonio: conseguentemente non sussiste più alcun diritto ereditario in capo ai coniugi divorziati.
Il divorzio, peraltro, produce i suoi effetti quando sia stata pronunciata sentenza di scioglimento del matrimonio (o di cessazione degli effetti civili di esso) e la sentenza si stata annotata nei registri dello stato civile.
Ne consegue, in materia di prestazioni ai superstiti, che la pensione non spetta al coniuge superstite quando, pur essendo stata pronunciata sentenza di divorzio, la stessa è stata annotata nei registri dello stato civile prima del decesso del coniuge.
Se, invece, alla data del decesso la sentenza già pronunciata non era ancora stata annotata negli anzidetti registri, la pensione spetta al coniuge superstite.




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